Si sottolinea che OGNI IMPIANTO ELETTRICO è soggetto ad OBBLIGO di progetto, sia esso redatto da Professionista iscritto ad Albo o da Responsabile Tecnico dell'Impresa Installatrice. Le Norme stabiliscono anche la documentazione affinchè si rediga un progetto completo di ogni allegato NECESSARIO.
Si ricorda che vige l’'OBBLIGO di PROGETTAZIONE per gli IMPIANTI ELETTRICI, da parte di professionista iscritto ad ALBO/ORDINE
Professionale, nei casi elencati a seguire (vedasi art. 5 comma 2).
L'’obbligatorietà
del progetto per gli impianti elettrici è definita dal DM 37/08
(22.01.2008) che rende obbligatoria, nei limiti fissati dall’art.5 del DM
stesso, la redazione del progetto degli impianti elettrici da parte di
professionisti abilitati.
Secondo
l’art. 7 comma 2, il progetto sarà redatto dal responsabile tecnico
dell’impresa installatrice nel caso in cui non ricorrano le condizioni in cui è
obbligatoria la progettazione da parte di professionista iscritto ad
Albo/Ordine professionale.
L’art. 1 - ambito di applicazione, cita:
1.
Il presente decreto si
applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire
dal punto di consegna della fornitura.
2.
Gli impianti di cui al
comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in
genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e
di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione
ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto.
L’art. 5 – progettazione degli
impianti, cita:
1.
Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettere a), b), e), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto
negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta
mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma
2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2.
Il
progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
h)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;
i)
impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori;
j)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore
a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o
qualora la superficie superi i 200 m2;
k)
impianti elettrici relativi ad unità immobiliari
provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista
pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
l)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
m)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), dotati
di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
n)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o
impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliere e simili, compreso lo
stoccaggio;
o)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se
sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o
gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3.
I progetti
degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati
in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle
norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4.
I progetti
contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare
riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi
a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5.
Se
l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto
presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformità.
6.
Il
progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
. . . omissis.